STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE LIBERI SPECIALIZZANDI –  FATTORE 2a-ETS

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1 – Denominazione

È costituita un’Associazione di medici neo-laureati, di medici in corso di formazione specialistica, di medici in corso di formazione specifica in medicina generale di studenti universitari iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia al quinto e sesto anno del corso di laurea.

L’Associazione ha carattere interdisciplinare ed interprofessionale nel rispetto del Codice Civile, della normativa nazionale, europea e, all’occorrenza, internazionale, avente la denominazione “Associazione Liberi Specializzandi –  Fattore 2a – ETS” in breve “A.L.S. Fattore 2a – ETS” (di seguito “Associazione”).

Gli Organi direttivi vigilano per la tutela dell’identità dell’Associazione, della sua denominazione e dell’utilizzo del simbolo grafico.

Art. 2 – Finalità e oggetto

 

L’Associazione ha lo scopo di riunire i nuovi medici, ossia tutti coloro che siano iscritti al quinto e sesto anno della facoltà universitaria di medicina e chirurgia, nonché di coloro che siano già in possesso di un valido titolo di laurea in medicina e chirurgia e che si apprestano ad entrare nella fase di formazione specialistica, nonché coloro che siano già regolarmente iscritti ad un corso di specializzazione medica od al corso di formazione specifica in medicina generale.

“A.L.S. Fattore 2a – ETS” è una libera Associazione senza fini di lucro, aconfessionale, indipendente e con l’obiettivo primario di agevolare il percorso formativo nella fase di specializzazione in medicina, promuovendo la comunicazione, il coordinamento e le relazioni tra i giovani medici in formazione, i professori delle scuole post universitarie di specializzazione, le strutture sanitarie e le Istituzioni.

L’Associazione esercita in via principale e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale di cui all’art. 5 lett. d) e g) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché ogni altra attività ulteriore e strumentale, che si renda all’uopo necessaria.

L’Associazione, nell’ambito delle suddette attività di interesse generale, persegue in particolare le seguenti finalità:

  1. Promuovere la formazione universitaria e post-universitaria attraverso la conoscenza e l’informazione sugli aspetti organizzativi, lavorativi e professionali della formazione specialistica in medicina;
  2. promuovere la formazione post-universitaria attraverso il dialogo tra i neo laureati e gli specializzandi in formazione, garantendo loro un’adeguata informazione e conoscenza sull’organizzazione del sistema post laurea di specializzazione;
  3. tutelare i diritti professionali dei neo-laureati e specializzandi svolgendo funzioni di coordinamento e di rappresentanza con le strutture sanitarie a livello nazionale, con le Regioni, con le Istituzioni e con ogni altro Ente o Associazione competente nel settore;
  4. promuovere accordi di convenzione con le principali Compagnie Assicurative, in un’ottica ispirata al confronto concorrenziale, ai quali gli associati possano aderire;
  5. promuovere accordi di convenzione nei vari settori di interesse degli associati, ai quali questi, se in possesso dei requisiti richiesti, possano aderire;
  6. raccogliere e divulgare dati ed informazioni relative all’efficiente utilizzo delle risorse economiche e delle borse di studio;
  7. raccogliere e divulgare informazioni relative alle scuole di preparazione per il concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina;
  8. fornire alle Istituzioni competenti in materia, alle scuole di specializzazione in medicina ed alle Università i dati raccolti;
  9. promuovere ed accrescere l’aggiornamento degli associati sulle disposizioni normative e di legge che interessino in modo diretto la fase della formazione specialistica in medicina;
  10. difendere e tutelare gli interessi collettivi degli associati attraverso ogni iniziativa idonea;
  11. approfondire, nell’interesse degli associati, i problemi di natura tecnica, economica, fiscale e legale e collaborare con gli enti, le associazioni e terzi parti;
  12. favorire e sviluppare, con i mezzi più idonei (pubblicazioni, convegni, congressi, ecc.) la collaborazione fra gli associati, ai fini del miglioramento del servizio offerto;
  13. promuovere la conoscenza delle finalità sociali e delle attività svolte dall’Associazione attraverso i canali di comunicazione ritenuti più opportuni.

L’associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente.

TITOLO II

SEDE E DURATA

Art. 3 – Sede

L’Associazione ha sede legale in Milano, con indirizzo in Piazza Diaz n. 6.

L’indirizzo della sede legale potrà essere variato anche con semplice delibera del Consiglio Direttivo senza procedere alla contestuale modifica statutaria.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno, altresì, essere costituite sezioni decentrate e/o uffici di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

Le sedi non fanno parte del patrimonio dell’Associazione e sono soltanto temporaneamente fornite dal Socio proprietario del bene, in comodato d’uso gratuito, all’esclusivo fine di poter svolgere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Durata

L’Associazione ha durata indeterminata, ovvero fino all’intervento di una causa di scioglimento volontario o legale.

TITOLO III

RAPPORTI ASSOCIATIVI

Art. 5 – Adesione

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere per iscritto espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne il presente Statuto ed il regolamento.

Il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda delibera l’accettazione o il diniego della stessa.

 

Art. 6 – Quota associativa

 

La quota associativa, stabilita per gli iscritti nei primi quattro mesi di vita dell’Associazione, è pari ad Euro 15 (quindici) e dovrà essere versata con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

L’entità della quota di adesione all’associazione verrà successivamente determinata dal Consiglio Direttivo, il quale potrà anche deliberare di prevedere quote associative di differente ammontare per le varie categorie di soci.

Art. 7 – Associati o Soci

Gli Associati, denominati anche Soci, si distinguono nelle seguenti categorie:

7.1 – Soci Fondatori

7.2 – Soci Ordinari

Vi sono poi

7.3 – I Sostenitori

7.4 – I membri Onorari

Art. 7.1 – Soci Fondatori 

Si definiscono Soci Fondatori tutti coloro che hanno determinato la nascita dell’Associazione, ossia i sottoscrittori del presente atto, che non abbiano successivamente cessato di appartenere all’Associazione.

I Soci fondatori non sono tenuti al versamento di alcuna quota di iscrizione. Fanno parte dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo con potere di voto.

Tra i Soci Fondatori, all’atto della sottoscrizione del presente Statuto, vengono nominati i primi componenti degli Organi sociali.

Art. 7.2 – Soci Ordinari

Può rivestire la qualità di Socio Ordinario chiunque abbia ottenuto il diploma di laurea in medicina e chirurgia, chiunque sia iscritto al quinto o sesto anno della facoltà di medicina e chirurgia e chiunque sia regolarmente iscritto ad una delle scuole di specializzazione in medicina od al il corso di formazione specifica in medicina generale, che presenti domanda scritta, indirizzata al Presidente dell’Associazione, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.

I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa ed hanno il diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.

Con il conseguimento del titolo di specializzazione, il titolo di Socio Ordinario, si trasforma automaticamente nel titolo di Onorario, salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso dall’Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Con il venir meno dei requisiti stabiliti dal presente articolo, il titolo di Socio Ordinario decade automaticamente, salva la facoltà di presentare domanda scritta al Presidente dell’Associazione al fine di ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art. 7.3 – Sostenitori

Può rivestire la qualifica di Socio Sostenitore qualsiasi soggetto, privato o pubblico, interessato a sostenere l’Associazione.

Possono assumere la qualifica di membro Onorario coloro che vengono riconosciuti, dai Soci Fondatori, particolarmente meritevoli nei confronti dell’Associazione e nell’ambito delle finalità associative.

I Sostenitori possono aderire agli scopi dell’Associazione senza partecipare attivamente alla vita della stessa. Sono tenuti a corrispondere la relativa quota associativa, potendo usufruire di tutti i vantaggi spettanti agli altri Soci, ma non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di voto.

È possibile che un’impresa, un ente od un’associazione si associ anche se la propria attività comprenda ambiti di operatività ulteriori e diversi rispetto a quelli della presente Associazione.

Art. 7.4 – Membri Onorari

Possono rivestire la qualifica di membro Onorario coloro che vengano riconosciuti particolarmente meritevoli nei confronti dell’Associazione e nell’ambito delle finalità associative.

Tale status viene attribuito su decisione del Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti.

I Membri Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota di iscrizione e non sono ammessi a godere del diritto di voto nell’Assemblea dei Soci, alla quale possono, però, partecipare in veste di uditori.

Art. 8 – Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di partecipare alle iniziative della medesima.

Al contempo, tutti i Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, le eventuali direttive e/o regolamenti interni, nonché le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi,
mantenendo sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione e dei terzi.

Il godimento dei diritti delle varie categorie di Soci, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i Soci che non abbiano versato la quota associativa entro i termini previsti.

In particolare, i Soci Fondatori sono tenuti a:

  • presenziare alle Assemblee, motivando le assenze;
  • dare esecuzione alle direttive degli Organi preposti all’attività associativa che siano legittimamente emanate,
  • essere rimborsati delle spese sostenute per l’attività prestata secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea;
  • evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità ed agli interessi dell’Associazione.

I Soci Ordinari, sono tenuti a rispettare quanto previsto per i Soci Fondatori e sono, altresì, tenuti a:

  • effettuare, entro la scadenza stabilita, il versamento della quota associativa annuale;
  • segnalare al Presidente, a mezzo posta elettronica ordinaria, il completamento del proprio percorso formativo o la perdita dei requisiti associativi;
  • evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità ed agli interessi dell’Associazione.

I membri Onorari ed i Sostenitori sono tenuti a:

  • mantenere il dovuto riserbo su ogni decisione degli Organi dell’associazione, della quale non sia consentita la diffusione;
  • evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità ed agli interessi dell’Associazione.

Art. 9 – Esclusione dei Soci

L’esclusione dall’Associazione, con la perdita di tutti i diritti accessori, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

  • inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto e/o delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  • morosità del pagamento della quota associativa per almeno sei mesi;
  • nel caso in cui si arrechino danni morali e/o materiali all’Associazione;
  • perdita dei requisiti associativi previsti dal presente Statuto salva la possibilità di partecipare alla presente Associazione in veste di Onorario.

Art. 10 – Perdita della qualifica di Socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso ed esclusione.

Art. 11 – Diritto di recesso dei Soci

L’associato può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima.

 

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12 – Organi dell’associazione 

Sono Organi dell’Associazione:

12.1 – L’Assemblea dei Soci;

12.2 – Il Consiglio direttivo;

12.3 – Il Presidente;

12.4 – Il Segretario.

Qualora ne siano ravvisate le opportune condizioni, possono anche essere costituiti nuovi Organi.

Art. 12.1 – L’Assemblea dei Soci

 

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio relativo all’anno precedente e del bilancio
preventivo dell’esercizio successivo, entro il 30 aprile di ogni anno.

La convocazione avviene a cura del Presidente mediante avviso contenente l’Ordine del giorno, il luogo e l’ora di convocazione.

L’avviso viene trasmesso agli Associati a mezzo e-mail o PEC almeno 8 giorni prima della data fissata all’indirizzo risultante dal registro degli Associati.

L’assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o è fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria deve:

  • approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno corrente, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • nominare i componenti degli Organi Sociali (fatta eccezione per i primi componenti del Consiglio Direttivo nominati con il presente Statuto);
  • deliberare sulla responsabilità degli componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberare su ogni altro argomento posto all’Ordine del Giorno;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria deve:

  • deliberare sulle modifiche dello Statuto;
  • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua mancanza dal soggetto scelto dai presenti.

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese dalla maggioranza dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei Soci. Le deliberazioni sono assunte con voto palese dalla maggioranza dei presenti.

L’adunanza di seconda convocazione può anche svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Socio che sia iscritto da almeno tre mesi nel Registro degli Associati ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione.

L’assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, tele o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati; è pertanto necessario che:

* sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12.2 – Il Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 15 (quindici) componenti, che comprendono i componenti di diritto, ossia i Soci Fondatori.

Al suo interno, l’Assemblea dei Soci nomina il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, attende allo sviluppo dell’Associazione, ai rapporti con altre associazioni, Enti italiani e stranieri, alle funzioni di rappresentanza nonché allo studio di tutti i problemi che abbiano interesse generale. Più in generale, il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione della stessa.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, compresi quelli di diritto, durano in carica due anni.

L’incarico è rinnovabile per un massimo di 3 (tre) volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi membri, con convocazione scritta con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

Il Consiglio Direttivo deve:

  • prendere decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • approvare l’adesione di nuovi soci o l’esclusione dei soci già iscritti;
  • eleggere il Presidente;
  • approvare il Regolamento interno;
  • presentare il bilancio consuntivo o preventivo dell’Assemblea dei Soci;
  • determinare l’importo della quota associativa;
  • approvare le proposte di modifiche dello Statuto;
  • approvare le modifiche e le integrazioni del Regolamento;
  • Conservare i verbali derivanti dalle deliberazioni e dalle discussioni degli Organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quanto il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno).

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi per tele-conferenza, audio-conferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni previste mutatis mutandi per le riunioni dell’Assemblea.

Art. 12.3 – Il Presidente 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed è incaricato della gestione delle sue attività, in linea con gli obiettivi deliberati dal Consiglio e dall’Assemblea. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione anche in giudizio.

Su deliberazione del consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso a mezzo
del conferimento di idonea procura.

Il Presidente dura in carica un anno e può essere rinnovato fino ad un massimo di 3 (tre) volte consecutive. Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei presenti. La rimozione dalla carica di Presidente è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza di 2/3 degli aventi diritto.

Il Presidente deve:

  • convocare, dandone congruo preavviso, nei termini dello Statuto e del Regolamento il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
  • presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

Art. 12.4 – Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo su designazione del Presidente, dura in carica un anno ed è rinnovabile e può essere scelto anche all’esterno del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha il compito di:

  • curare l’organizzazione delle Assemblee e delle riunioni degli Organi dell’Associazione, redigendo l’ordine del giorno;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione;
  • tenere aggiornato l’elenco dei Soci nell’apposito Registro;
  • redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
  • aggiornare il testo dello Statuto e del Regolamento sulla base delle modifiche approvate.

Art. 13 – Gruppi di lavoro 

Per raggiungere i propri scopi l’Associazione può organizzare la propria attività anche in gruppi di lavoro. Ogni gruppo avrà un referente e i gruppi saranno formati su richiesta dei Soci per sviluppare particolari attività di interesse.

La formazione dei gruppi deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, che può deciderne lo scioglimento con motivate ragioni, informando i soci interessati.

Art. 14 – Verbalizzazione

Delle riunioni di ciascuno degli Organi dell’Associazione è redatto, a conclusione, un verbale scritto. La conservazione dei verbali, opportunamente protocollati, è affidata al Consiglio Direttivo.

Dei verbali può prendere visione ogni iscritto all’Associazione che abbia pagato la quota associativa annuale.

La redazione del verbale compete al Segretario.

Art. 15 – Regime delle deleghe

Nell’Assemblea dei Soci, è ammesso il voto per delega.

La delega dovrà essere scritta e potrà essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione in qualità di socio.

È ammesso l’invio per posta elettronica.

Ogni associato può essere portatore di una sola delega qualora gli associati totali siano massimo 100 cento.

Ogni associato può essere portatore di massimo 6 sei deleghe qualora gli associati totali siano compresi tra 101 centouno e massimo 500 cinquecento.

Ogni associato può essere portatore di massimo 20 venti deleghe qualora gli associati totali siano compresi tra 501 cinquecentouno e massimo 1000 mille.

Ogni associato può essere portatore di massimo 30 trenta deleghe qualora gli associati totali siano di numero maggiore di 1000 mille.

 

TITOLO V

PATRIMONIO ED ASPETTI CONTABILI

Art. 16 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito:

  • dal versamento delle quote degli associati, da eseguirsi nella misura annua iniziale di Euro 15 (quindici), ovvero nella diversa misura decisa dagli organi competenti dell’Associazione;
  • dagli introiti realizzati nello svolgimento di attività confacenti al fine dell’Associazione;
  • da rimborsi derivanti da convenzioni stipulate dall’Associazione a favore degli associati;
  • da contributi di privati, di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti dell’Associazione;
  • da ogni altra entrata e/o donazione spontanea che concorrerà ad incrementare l’attivo.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o in caso di suo impedimento da un proprio delegato.

Le entrate ed il patrimonio dell’Associazione devono essere utilizzate, secondo le leggi vigenti, per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.

È fatto divieto all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite; i componenti degli Organi associativi non ricevono alcun emolumento e remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica e preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art. 17.1 – Eccezione

Salvo quanto previsto nel precedente Articolo 17, è fatta espressa eccezione per la Carica di membro del Consiglio Direttivo svolta dal Presidente  per la quale è prevista una speciale remunerazione, in ragione anche delle specifiche competenze, da calcolarsi in misura percentuale determinata annualmente dall’Assemblea, direttamente proporzionale e collegata all’attività svolta e alle responsabilità assunte in favore dell’Associazione e che viene sin dalla sottoscrizione del presente Statuto espressamente riconosciuta da ogni membro dell’Associazione medesima, fatto presente che tali retribuzioni non potranno essere comunque superiori a quelle presenti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

È prevista, altresì, la facoltà per il Presidente di rinunciare, in tuto od in parte, alla remunerazione prevista a favore dell’Associazione.

Gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati verranno pubblicati annualmente, e aggiornati ai sensi dell’art. 14.2 del citato D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

 Art. 18 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci il bilancio o rendiconto consuntivo dell’anno precedente.

Art. 18 bis – Organo di Controllo e/o Revisore

La nomina dell’Organo di controllo e/o del Revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L’Organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

La revisione legale dei conti viene esercitata, a discrezione dell’assemblea degli associati e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale dei conti persona fisica o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, ovvero dall’organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell’Organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi per tele-conferenza, audio-conferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni previste per le riunioni del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Proposta di modifiche dello Statuto

Ogni proposta di variazione, emendamento, aggiunta, modifica al presente Statuto sarà materia di votazione da parte del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Art 20 – Regolamento

Deve essere adottato un Regolamento che non sia in contrasto con il presente Statuto e che potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Il Regolamento è il documento che riporta tutte le modalità di funzionamento, procedure e punti particolari che non devono necessariamente entrare a far parte dello Statuto.

Art. 21 – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione potrà essere sciolta su proposta del Presidente o di almeno metà dei Soci Fondatori o di 1/3 dell’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà – previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore –  in favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Adesione ad altre organizzazioni

L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può aderire ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali, a carattere più generale, che perseguono scopi analoghi, connessi o affini a quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 23 – Rinvio

Per quanto riguarda ciò che non è previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo Statuto valgono le decisioni prese dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti o al diverso quorum necessario.